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    Home » Simone Concorsi » Procedimento disciplinare avvocato: accesso agli atti
    Concorsi Pubblici

    Procedimento disciplinare avvocato: accesso agli atti

    Jessica Mignano5 Giugno 2023Updated:16 Luglio 20244 Mins Read

    Il Tar di Bari si pronuncia sul diniego opposto alla richiesta di accesso agli atti avanzata da un avvocato nell’ambito di un procedimento disciplinare.

    Il fatto

    Contenuto
    1 Il fatto
    2 La decisione del Tar sul silenzio rifiuto
    3 La decisione del Tar sul diritto di accesso

    Con ricorso cumulativo l’avvocato impugnava il provvedimento di diniego dell’accesso agli atti opposto dal Consiglio distrettuale di disciplina presso l’Ordine degli avvocati di Bari. Nel ricorso lamentava l’illegittimità ed il rifiuto a fornire informazioni inerenti procedimenti disciplinari pendenti concernenti altro avvocato sia il diniego di accesso documentale.
    In particolare, la parte ricorrente attivava, con unico ricorso, due processi connessi, il primo, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., riguardante un (presunto) silenzio-rifiuto a fornire talune informazioni richieste, e, il secondo, ai sensi dell’art. 116, comma 1, c.p.a., sul provvedimento di diniego di accesso agli atti.

     

    Si costituiva inoltre il Consiglio distrettuale di disciplina sostenendo di aver adottato un provvedimento espresso e motivato nel quale ha dedotto sia “la genericità ed il tenore esplorativo dell’istanza”, sia l’assenza di alcun “interesse diretto, concreto e attuale” e del “nesso di strumentalità” tra la documentazione richiesta e le esigenze difensive vantate, sì da dover denegare l’accesso agli atti domandato.

     

    La decisione del Tar sul silenzio rifiuto

    Quanto al “silenzio-rifiuto” il ricorso è stato ritenuto inammissibile. Il Tar afferma che non v’è alcun silenzio o inerzia dell’amministrazione, avendo la stessa adottato un provvedimento espresso nei termini previsti. Il silenzio-rifiuto oggetto di impugnazione, ai sensi degli art. 31 e 117 c.p.a., è il silenzio mero, ossia l’inazione e/o l’inerzia dell’amministrazione a fare alcunché, laddove una disposizione normativa preveda il dovere dell’amministrazione di attivarsi e di adottare un provvedimento espresso.


    Nel caso di specie, parte ricorrente si duole nella sostanza del “contenuto”, ritenuto non satisfattivo, di un provvedimento espresso, a fronte di una istanza di accesso agli atti. Dunque, un provvedimento è stato emanato, per quanto non abbia esaudito le pretese informative; ergo, non v’è alcun silenzio.

    Pertanto, il ricorso avverso il silenzio-rifiuto (o inadempimento) emerge come inammissibile.

     

    La decisione del Tar sul diritto di accesso

    Quanto all’impugnativa contro il provvedimento di diniego di accesso agli atti, il Tar ricorda che è stato affermato nella giurisprudenza amministrativa che sussiste il diritto di colui che abbia presentato un esposto al Consiglio dell’Ordine degli avvocati, di accedere agli atti, con cui il COA ha valutato i fatti narrati nell’esposto, a partire però dalla eventuale archiviazione oppure dall’avvio del procedimento disciplinare vero e proprio (Cons. St. sez. IV, 5 dicembre 2006 n. 7111).

    Quanto alla domanda di accesso, in particolare, la stessa è stata ritenuta infondata innanzitutto perché “esplorativa“. Per giurisprudenza costante, l’istanza di accesso agli atti deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell’Amministrazione e non può riguardare dati e informazioni generiche relative a un complesso non individuato di atti, di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e l’effettiva sussistenza, assumendo pertanto un sostanziale carattere meramente esplorativo.

    Inoltre, nel caso di specie, risultava che il procedimento disciplinare pendeva ancora nella preliminare fase di accertamento senza ancora alcuna notifica di incolpazione. Dunque, nella fase (istruttoria) pre-procedimentale, l’accesso agli atti non è consentito né al soggetto sottoposto ad accertamenti né all’esponente (o denunciante). Non può consentirsi l’accesso, quando pendono accertamenti, a pena della compromissione della genuinità degli elementi acquisiti o ancora da acquisirsi.

    Ancor più, non può essere consentito un accesso agli atti, al fine di scrutare qualsivoglia atto acquisito per accertamenti effettuati, a seguito di esposti di terzi, che potrebbero avere un interesse a non rivelare a soggetti estranei la propria identità, al di fuori del procedimento dagli stessi attivato.

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    Leggi anche: sospensione in caso di violazione del dovere di formazione

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