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    Home » Simone Concorsi » Convivenza e coabitazione nelle nuove famiglie
    Concorsi Pubblici

    Convivenza e coabitazione nelle nuove famiglie

    Redazione Concorsi12 Dicembre 2018Updated:11 Giugno 20242 Mins Read

    La nozione di convivenza, intesa come un rapporto di fatto che si caratterizza per l’esistenza di una relazione affettiva stabile e consolidata trova il suo supporto normativo nella legge n. 76 del 2016, che all’art. 1, definisce i conviventi di fatto come “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale”.

    La coabitazione è un indice rilevante e ricorrente dell’esistenza di una famiglia di fatto, individuando l’esistenza di una casa comune all’interno della quale si svolge il programma di vita comune, ma non è un elemento imprescindibile, la cui mancanza, di per sé, è da considerare determinante al fine di escludere la configurabilità della convivenza (Cass. n. 7128 del 2013), in quanto rileva la duratura e significativa comunanza di vita e di affetti.

    Spesso usati come sinonimi, convivenza e coabitazione esprimono dunque concetti diversi e non derivano automaticamente l’una dall’altra; anzi vi può essere  convivenza senza coabitazione e coabitazione che non implica convivenza.

    Sul punto la  la Cassazione (ord. 13-4-2018, n. 9178) è stata chiarissima prendendo atto del mutato assetto della società in cui la scelta del luogo di abitazione talvolta può essere necessitata dalle circostanze economiche in cui contesto in cui il mercato del lavoro non garantisce una regolare coincidenza del luogo di svolgimento del rapporto lavorativo con il luogo di abitazione familiare.
    A ciò si aggiunga la maggiore facilità ed economicità sia dei contatti video-telefonici che dei trasporti.
    Tutti questi fattori di un cambiamento sociale valgono non solo nella famiglia di fatto ma, ugualmente, anche all’interno delle famiglie fondate sul matrimonio e devono indurre a ripensare al concetto stesso di convivenza, la cui essenza non può appiattirsi sulla coabitazione.
    Anche il dovere di coabitazione (art. 143 c.c.) fra i coniugi (e parti delle unioni civili) deve dunque essere interpretato tenendo conto del nuovo assetto organizzativo, diverso da quello tradizionale, della vita familiare.

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