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    Home » Simone Concorsi » Lezione 2 – Inosservanza dell’obbligo #iorestoacasa
    Concorsi Pubblici

    Lezione 2 – Inosservanza dell’obbligo #iorestoacasa

    Redazione Concorsi2 Aprile 2020Updated:26 Giugno 20244 Mins Read

    In questo periodo di emergenza coronavirus stiamo assistendo al proliferare di provvedimenti emanati dalla Regione, dal Comune oltre che ovviamente dal Governo. Cosa succede se il cittadino non rispetta l’imperativo #iorestoacasa? L’articolo 650 del codice penale (inosservanza del provvedimento dell’Autorità) stabilisce che “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206”.

    Si è sentito tanto parlare di questo articolo del codice penale durante l’ emergenza coronavirus: in un primo momento  il reato di inosservanza del provvedimento dell’Autorità era contestabile ai cittadini che trasgredivano le misure restrittive imposte per contenere l’epidemia. Successivamente  prima che il D.L. 25 marzo 2020 n. 19 ha sostituito la sanzione penale con una sanzione di tipo amministrativo.

    L’inosservanza del provvedimento dell’autorità come norma penale in bianco

    Contenuto
    1 L’inosservanza del provvedimento dell’autorità come norma penale in bianco
    2 Norme penali in bianco e principio di legalità
    3 Gli elementi costitutivi del reato sanzionato dall’art. 650 c.p.

    Cogliamo questo spunto per chiarire cosa rappresenta, in generale, l’inosservanza del provvedimento dell’Autorità.

    L’articolo 650 del codice penale rappresenta l’esempio tipico di norma penale in bianco: la norma penale in bianco si limita a definire il tipo e l’entità della sanzione,  ma lascia a un’altra fonte normativa di rango secondario la determinazione del precetto, ossia la definizione del comportamento vietato dalla legge.

    Norme penali in bianco e principio di legalità

    Il problema principale posto dalla norma penale in bianco riguarda il suo rapporto con il principio di legalità, previsto sia dalla Costituzione all’articolo 25, co 2, che dispone che “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”  (nullumcrimen, nulla poena sine lege) sia dagli articoli 1 e 199 del codice penale (ossia a livello di fonte normativa primaria).

    Nelle norme penali in bianco il legislatore ritiene che sia impossibile procedere ad una individuazione a priori della condotta penalmente sanzionata e in genere definita astrattamente nel precetto: si pensi, ad esempio, anche al reato di esercizio abusivo della professione, anch’esso formulato come norma penale in bianco: è impossibile prevedere ed elencare ogni professione. Per questo motivo la norma rinvia ad una fonte di rango secondario la specificazione dei comportamenti vietati.

    Questa categoria di norme è caratterizzata quindi da una scissione del binomio precetto-sanzione, tuttavia risulta pienamente compatibile col principio di legalità e coi suoi corollari della determinatezza e tassatività, dal momento che la fonte secondaria si limita ad apportare una specificazione di tipo tecnico alla disciplina legislativa, descritta dalla norma incriminatrice di rango primario.

    Gli elementi costitutivi del reato sanzionato dall’art. 650 c.p.

    Continuando la nostra analisi dell’art. 650 c.p., soffermiamoci adesso sugli elementi costitutivi del reato.

    Soggetto attivo: soggetto attivo del reato di inosservanza del provvedimento dell’Autorità è il destinatario del provvedimento. Costui è tenuto ad osservare le disposizioni in esso contenute. Condotta: il reato previsto dall’art. 650 c.p. consiste in un reato omissivo: cioè la fattispecie incriminatrice si realizza quando si ha  inadempimento e inerzia (il “non osservare”) dell’ordine espresso dal provvedimento legalmente dato.

    Ma l’inosservanza di quali provvedimenti determina la fattispecie incriminata? Si intende per “provvedimento legalmente dato dall’autorità” qualsiasi atto autoritativo unilaterale proveniente da un soggetto pubblico e diretto a perseguire dei pubblici interessi, nonché idoneo ad incidere direttamente sulla sfera soggettiva del singolo.Nello specifico, l’articolo 650 parla di provvedimenti legalmente dati per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d’igiene: si tratta di un’elencazione tassativa, giustificata dalla particolare rilevanza di tali interessi.

    Si tenga presente che l’art. 650 c.p. ha carattere sussidiario, ossia opera solo quando l’ordine disatteso non sia sanzionato da altre norme, anche di natura non penale.

    Bene giuridico tutelato: il bene giuridico oggetto di tutela da parte della norma dell’art. 650 c.p. è l’ordine pubblico e, trovandosi fra le contravvenzioni di polizia, la polizia di sicurezza.

    Elemento psicologico: trattandosi di una contravvenzione, è punibile indifferentemente a titolo di dolo o colpa.

    Ricordiamo che i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni: i primi sono puniti sono puniti con la multa e la reclusione, le contravvenzioni con l’arresto e l’ammenda. I delitti sono puniti a titolo di colpa solo se la norma incriminatrice prevede anche la figura colposa, mentre le contravvenzioni sono punite indifferentemente a titolo di dolo o colpa.

    Persona offesa: persona offesa dal reato è la collettività nel cui interesse l’ordine deve essere adempiuto.

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