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    Home » Simone Concorsi » Riforma intercettazioni e giustizia: cosa cambia con il D.L. del 30 aprile
    Concorsi Pubblici

    Riforma intercettazioni e giustizia: cosa cambia con il D.L. del 30 aprile

    Redazione Concorsi11 Maggio 2020Updated:1 Luglio 20244 Mins Read

    Nell’ambito delle disposizioni emergenziali del Governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19 si inserisce anche il nuovo intervento urgente di cui al D.L. 30 aprile 2020 n. 28, (Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in tema di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materie di giustizia civile, amministrativa e contabile, e misure urgenti per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19.), pubblicato sulla G.U. n. 111 del 30 aprile 2020 ed entrato in vigore il 1 maggio 2020.

    Il provvedimento è stato emanato per risolvere le criticità emerse nel settore della giustizia  e per introdurre  nel  nostro ordinamento di un inedito “sistema di allerta” dei contatti degli individui con soggetti risultati positivi al Covid-19.

    Esso è suddiviso in tre Capi: il primo si occupa della proroga del termine di entrata in vigore della riforma sulle intercettazioni di cui al D.L. 161/2019, conv. con L. 28 febbraio 2020, n. 7  (art. 1); inoltre, detta alcune disposizioni urgenti in materia di permessi e detenzione domiciliare (art. 2) e introduce alcune importanti modifiche ed interventi di coordinamento in ordine alle disposizioni dettate in materia di attività giudiziaria (artt. 3, 4 e 5); il secondo, invece, introduce un inedito “sistema di allerta” dei contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 (art. 6); il terzo,capo,  infine, detta le disposizioni finanziarie e di entrata in vigore del provvedimento (artt. 7 e 8).

    Le modifiche all’ordinamento penitenziario verranno trattate in un articolo a parte, come anche le disposizioni sul sistema di allerta con finalità di prevenzione del diffondersi dell’epidemia.

    Disposizioni in materia di entrata in vigore della riforma intercettazioni

    Contenuto
    1 Disposizioni in materia di entrata in vigore della riforma intercettazioni
    2 I rinvii e le modalità di trattazione delle udienze
    3 Lo stop (facoltativo) alle udienze da remoto nel processo penale

    L’art. 1, comma 1, lett. a) e b) d.l. n. 28/2020 dispone che la riforma delle intercettazioni si applichi ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ossia dal 1 settembre 2020; il differimento è previsto allo scopo di consentire agli uffici di attrezzarsi anche in ordine al reperimento dei supporti informatici che prevede la riforma.

    I rinvii e le modalità di trattazione delle udienze

    L’art. 3 d.l. 28/2020 introduce disposizioni in materia di attività giudiziaria nel periodo dell’emergenza, a integrazione di quelle previste dai precedenti decreti “Cura Italia” (d.l. n. 18/2020, convertito con modificazioni con l. n. 27/2020) e “Liquidità” (d.l. n. 23/2020, in attesa di conversione), per alcuni aspetti  innovando, per altri modificando in parte le precedenti disposizioni.

    L’art. 3, comma 1, lett. i) d.l. n. 28/2020 ha  esteso il termine del 30 giugno 2020 originariamente dettato per l’attuazione e l’efficacia di tutte le misure previste fino al termine della seconda fase dell’emergenza e di quelle introdotte in sede di conversione del d.l. n. 18/2020  (partecipazione da remoto alle udienze delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, celebrazione da remoto delle udienze penali e trattazione dei ricorsi in Cassazione, compimento di attività di indagine con collegamenti da remoto, camere di consiglio da remoto),  al 31 luglio 2020.

    Le due fasi in cui viene suddivisa l’attività giudiziaria sono le seguenti: dal 9 marzo all’11 maggio 2020 sono sospese tutte le udienze e i termini dei procedimenti, salve le eccezioni previste; dal 12 maggio al 31 luglio 2020 possono invece essere adottati dai singoli capi degli uffici giudiziari le varie misure organizzative volte a evitare gli assembramenti all’interno degli uffici giudiziari e i contatti ravvicinati tra le persone, facendo anche ricorso alle ulteriori disposizioni che consentono lo svolgimento “da remoto” delle attività di udienza e di indagine.

    In tal modo, dunque, lo svolgimento dell’attività giudiziaria viene  disciplinato fino alla sospensione feriale.

    Lo stop (facoltativo) alle udienze da remoto nel processo penale

    Al fine di salvaguardare il necessario principio di oralità del processo penale, è stato  introdotto dal D.L. 30 aprile, però, un espresso limite alla celebrazione da remoto delle udienze penali, prevedendosi che, fermo restando quanto previsto dal comma 12 dell’art. 83 cit. per la celebrazione a porte chiuse delle udienze e la partecipazione da remoto delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, le disposizioni di cui al comma 12-bis del medesimo art. 83 non si applichino, «salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti» (art. 3, comma 1, lett. d) d.l. n. 28/2020).

    E’ dunque rimessa ad un accordo delle parti la celebrazione da remoto delle udienze penali in cui dovranno essere esaminati testi, parti, consulenti tecnici e periti e di quelle in cui dovrà procedersi alla discussione finale dei procedimenti: in mancanza, di tale accordo, tali udienze vengono trattate in aula, a condizione che possano essere garantite le misure di distanziamento sociale e di prevenzione del contagio, ovvero rinviate a data successiva al 31 luglio 2020 (dunque, al  1 settembre 2020).

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