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    Home » Simone Concorsi » Tatuaggi e piercing vietati nell’Esercito Italiano
    Concorsi Pubblici

    Tatuaggi e piercing vietati nell’Esercito Italiano

    Redazione Concorsi26 Ottobre 2015Updated:5 Giugno 20246 Mins Read
    La normativa dello Stato Maggiore dell’Esercito in merito alla “Regolamentazione dell’applicazione di tatuaggi da parte del personale militare dell’Esercito” vieta i tatuaggi ovunque se osceni, razzisti o in grado di gettare discredito sulle Istituzioni e le Forze Armate. Stesso discorso vale per i piercing su qualsiasi parte del corpo.
    Due sono le ragioni per queste restrizioni: 1. “prevenire e contenere situazioni che possano incidere sul decoro dell’uniforme e sull’immagine dell’Esercito“; 2. “escludere i riflessi negativi che il ricorso a tatuaggi o piercing può avere sulla capacità di assolvere determinati incarichi operativi, nonché eventuali aspetti sanitari”.
    È evidente che la mancata osservanza della Direttiva implichi l’impossibilità di entrare a far parte della nostra Forza Armata.
    La normativa
    L’ampiezza del fenomeno del tatuaggio, diffuso soprattutto tra gli adolescenti e i giovani, impone una regolamentazione per l’accesso ai concorsi pubblici in ambito militare, che miri a evitare o quantomeno contenere situazioni che possano pesare sull’immagine dell’Esercito. L’uniforme delle Forze Armate è simbolo di valori importanti, come quello dell’uguaglianza (che il significato stesso del termine “uniforme” sta chiaramente a indicare), e l’aspetto esteriore richiede quindi particolare cura.
    I tatuaggi saranno rilevati dal personale sanitario in occasione della visita medica generale di selezione.
    Le commissioni preposte agli accertamenti psicofisici e attitudinali giudicheranno “non idonei” i candidati che presentino tatuaggi:
     
    • visibili con ogni tipo di uniforme (per quanto concerne il personale di sesso femminile, anche nella versione con gonna e scarpe decolleté), compresa quella ginnica (ossia pantaloncini e canottiera);
    • posti anche in parti del corpo coperte dalle uniformi, i quali, per dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti oppure contrari al decoro, o, ancora, arrecanti discredito al prestigio delle Istituzioni della Repubblica e delle Forze Armate;
    • costituenti indizio di personalità “abnorme”, in tal caso da accertare attraverso un consulto psichiatrico e mediante appropriati test psicodiagnostici.
    I piercing, dal canto loro, sono vietati in tutte le parti del corpo.
    I militari italiani si trovano sempre più spesso a svolgere le loro missioni in “teatri d’azione” lontani dalla madrepatria e a interagire con etnie aventi usi e costumi differenti da quelli a cui essi sono abituati; di conseguenza, popolazione civile e contingenti stranieri potrebbero disapprovare, per ragioni culturali o religiose, elementi esteriori come appunto tatuaggi e piercing, sviluppando atteggiamenti di diffidenza, se non addirittura di ostilità, nei riguardi delle nostre Forze Armate.
    Pertanto, niente tatuaggi che:
    • offendano il pudore;
    • incitino alla lussuria;
    • discriminino gli individui in base ai loro orientamenti sessuali;
    • esprimano intolleranza verso particolari razze o confessioni religiose;
    • facciano riferimento all’appartenenza a determinati gruppi politici, ad associazioni criminali o, comunque, inclini a delinquere;
    • innneggino alla violenza e all’odio di qualunque genere.
    Gli aspiranti militari e tutti coloro che sono già in servizio dovranno produrre una dichiarazione scritta circa la presenza o meno di tatuaggi sul loro corpo e, in caso affermativo, procedere alla descrizione dettagliata degli stessi. In ogni caso, il personale militare arruolato prima dell’entrata in vigore della nuova normativa e partecipante ai concorsi interni della Forza Armata non sarà escluso dalle selezioni “a causa dei tatuaggi”, fermo restando il divieto di farsene applicare di nuovi non consentiti.
    Sulla medesima linea è posizionato il Governo americano, che ha posto anch’esso una “stretta” sui tatuaggi. Il nuovo regolamento dell’US Army “vieta alle nuove reclute i tattoo che risultano visibili. Niente tatuaggi, dunque, sotto il ginocchio o il gomito, oppure oltre il girocollo”. Per i soldati già in servizio non vi sarà l’obbligo di rimozione dei tatuaggi “fuori regola”, anche se ognuno di loro dovrà sottoporsi al controllo del capo unità, il quale ne prenderà nota.
     
    Possibilità di presentare ricorso
    Non tutti i tatuaggi sono causa di esclusione dalla selezione. Si può chiedere, infatti, l’annullamento del provvedimento che notifica il giudizio di “non idoneità” della giovane leva agli esami clinici generali e a prove strumentali o di laboratorio, relativi al concorso pubblico in oggetto, dovuto alla presenza di un tatuaggio. L’aspirante militare, dunque, qualora reputi errata la valutazione della commissione, può presentare ricorso nel termine di trenta giorni dalla data in cui ha ricevuto la comunicazione.
    L’istanza è costituita da un documento sottoscritto dal candidato medesimo, nel quale egli espone le motivazioni che hanno condotto al parere negativo e, contemporaneamente, dichiara che la patologia ritenuta causa di “inidoneità” non è presente. Il ricorrente chiede perciò il riesame e l’ammissione al concorso per il quale ha presentato domanda.
    Il ricorso deve essere sempre accompagnato da un certificato medico, ovvero dalla relazione di uno specialista, proveniente da una struttura pubblica o convenzionata, che attesti l’assenza della suddetta patologia.
    Il candidato, inoltre, fa richiesta di un nuovo accertamento, da effettuare da parte di una seconda commissione medica, con l’espresso avvertimento che in mancanza adirà l’autorità giudiziaria competente.
    Bisogna allegare al modulo per il ricorso la copia:
    • di un documento d’identità valido;
    • del codice fiscale;
    • del modulo di notifica della non idoneità;
    • della certificazione specialistica.
    Il candidato è sottoposto a un nuovo esame psico-fisico da una commissione di seconda istanza, presieduta da un dirigente medico superiore e da altri due dirigenti medici. Stavolta il giudizio che ne scaturisce è in ogni caso definitivo e comporta, se confermata la “non idoneità”, l’esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato dal Ministro della Giustizia. Viceversa, se la parte ricorrente dovesse risultare vittoriosa, sarà non solo riammessa alla selezione, ma rimborsata delle spese di lite dal Ministero della Giustizia.
    Per offrire ai lettori anche un riferimento giurisprudenziale concreto, nell’ottica di una maggior chiarezza sull’argomento, riportiamo un’importante sentenza del Tribunale Amministrativo del Lazio (Sezione Seconda, sentenza 32617 del 30 settembre 2010):
    “Occorre, in linea generale, osservare che la mera presenza di un tatuaggio sulla cute di un aspirante a pubblico impiego è, di per sé, circostanza irrilevante, che acquista una sua specifica valenza, ai fini dell’esclusione dal concorso, solo quando il tatuaggio, per estensione, gravità o sede, determini una rilevante alterazione fisiognomica. Ciò soprattutto nell’ambito degli ordinamenti militari e/o assimilati, che si caratterizzano, tra l’altro, per la particolare rilevanza della ‘presenza fisica’, sicché anche un tatuaggio può assumere rilievo ai fini dell’adozione di un giudizio di non idoneità al servizio.
    Ciò posto, occorre tuttavia precisare, sempre in linea generale, che la presenza di un tatuaggio non può costituire causa automatica di esclusione dal concorso per non idoneità, essendo necessario che tale alterazione acquisita della cute rivesta carattere ‘rilevante’ e che sia idonea a compromettere il decoro della persona e dell’uniforme, con conseguente onere per l’amministrazione di specificare, con adeguata motivazione, le ragioni in base alle quali la presenza di un tatuaggio possa assurgere a causa di non idoneità all’arruolamento, avuto riguardo ai precisi parametri di valutazione indicati nella normativa di riferimento”.

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